| ASSEMBLEE
SINDACALI Il personale ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Ciascuna assemblea può avere durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica (la durata delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in modo da tenere conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea - nei limiti delle 10 ore di cui sopra). Il Capo di Istituto è tenuto: · all'affissione all'albo della convocazione dell'assemblea; · all'avviso (mediante circolare interna) rivolto al personale, della convocazione dell'assemblea, per raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta; tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; · alla sospensione delle attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all' assemblea disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio; · avvertire le famiglie interessate. (Mod.5/ins). SCIOPERI L'istruzione
scolastica rientra nell'ambito dei servizi pubblici essenziali per i quali
occorre assicurare continuità ed effettività del loro contenuto
essenziale. |
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